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Descrizione

Riferimento normativo: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 ''Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche'' ha modificato ed integrato il soprarichiamato D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 , con particolare riferimento al diritto di accesso civico, introducendo nel nostro ordinamento l'istituto anglosassone del Freedom of information act (il c.d. ''Foia''), ossia l'accesso civico generalizzato, e cioè l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati e al contempo il diritto, per chi ne fa richiesta, di richiedere tali documenti nel caso questi non siano stati pubblicati .

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Il diritto all'accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013).

Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell'amministrazione.

Il diritto si esercita inviando per via telematica una richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al seguente indirizzo di posta certificata.

 

La richiesta è gratuita, e non deve essere motivata.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il dato, il documento o l'informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Come si esercita
Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto, modello ACG , senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato al Comune per via telematica ( sia posta elettronica ordinaria che posta elettronica certificata-Pec), per posta ordinaria o consegnato a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente in Via Eleonora d'Arborea 58

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 29/06/2023 17:58

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