A chi è rivolto
Descrizione
Il matrimonio religioso è basato sull'indissolubilità, sulla procreazione e sull'obbligo di educare i figli all'interno della comunità cristiana.
Gli impedimenti alla celebrazione del rito religioso, oltre alle proibizioni che le leggi dello Stato contemplano si dividono in impedimenti e dirimenti.
Gli impedimenti rendono il matrimonio illecito quali la parentela legale, la religione mista (tra un cattolico ed un eretico o scismatico) e il voto religioso semplice.
I dirimenti rendono il matrimonio invalido oltre che illecito e sono: l'età, l'impotenza, un vincolo matrimoniale precedente, la disparità di culto (fra cattolici e fedeli di religioni non cristiane), la condizione di sacerdozio, la consanguineità, il ratto o il delitto, la cognazione legale (parentela che si acquisisce per adozione).
Come fare
In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, presenta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio all'ufficio protocollo del Comune.
Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.
La trascrizione può essere fatta anche più tardi (richiesta tardiva), su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro coniuge. A trascrizione avvenuta si può richiedere la certificazione relativa al matrimonio.
Cosa serve
Gli sposi devono presentare, almeno una settimana prima del matrimonio, le generalità dei testimoni presenti alla celebrazione, e la scelta del regime patrimoniale dei beni.
Cosa si ottiene
Matrimoni concordatari o altri culti ammessi
Tempi e scadenze
Il matrimonio civile viene fissato previo appuntamento con l’ufficiale di stato civile.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
- Decreto Ministeriale del 27 febbraio 2001, in Gazzetta Ufficiale numero 66 del 20 marzo 2001 ''Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici''.
- Decreto del Presidente della Repubblica nume 396 del 3 novembre 2000 ''Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127'' e circolari integrative.
- Legge numero 449 dell'11 agosto 1984 ''Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese''.
- Legge numero 516 del 22 novembre 1988 ''Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno''.
- Legge numero 101 dell'8 marzo 1989 ''Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane''.
- Regio Decreto numero 289 del 28 febbraio 1930 ''Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, numero 1159 sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato''.
- Regio Decreto numero 847 del 27 maggio 1929 ''Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11/2/29 tra la Santa Sede e l'Italia''.
- Codice Civile, articolo 84 e seguenti.
- Circolare Miacel numero 2/2001.
- Circolare Miacel numero 17/2001.
Condizioni di servizio
Coloro che intendono celebrare il matrimonio religioso, secondo il culto cattolico, o uno degli altri culti riconosciuti dallo Stato italiano, devono preventivamente munirsi di richiesta di pubblicazione del parroco o equivalente ministro di culto, tranne che per i seguenti culti: Chiesa valdese, Comunità israelitica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblea di Dio in Italia, U.C.E.B.I. (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia), C.E.L.I. (Chiesa Evangelica Luterana in Italia), per i quali è sufficiente la richiesta scritta degli interessati.
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 17/02/2023